Quando si parla di ristrutturazione edilizia del condominio, la problematica più comune riguarda la comprensione della giusta ripartizione delle pertinenze.
Se ingresso, pianerottolo, scale ed ascensore rientrano senza dubbio nella lista degli elementi o dei luoghi di proprietà dell’intero edificio (salvo eccezioni), la terrazza condominiale – anche detta terrazza a livello – è spesso protagonista di dubbi e dispute tra vicini.
Vediamo cos’è, a cosa serve e a chi spetta l’onere del pagamento della manutenzione della terrazza o di eventuali lavori che la coinvolgono.
Cos’è la terrazza a livello
La terrazza a livello è quella parte scoperta dell’edificio, posta alla sua sommità, che funge da copertura e protezione dello stesso.
A stabilirne una definizione puntale è stato il Tribunale di Brindisi in una sentenza emessa nel marzo del 2022, il quale ha aggiunto che, per potersi definire “a livello”, la terrazza deve essere contemporaneamente posizionata sullo stesso piano di altri, costituendone una parte strutturale integrante e usufruibile.
La terrazza a livello funge, dunque, tanto da copertura quanto da “espansione” dell’appartamento del quale è contigua (cit. Trib. Brindisi 1 marzo 2022) e si differenzia dal lastrico solare grazie alla presenza del parapetto o delle ringhiere, di cui quest’ultimo è invece sprovvisto.
A chi appartiene la terrazza a livello?
In fase di ristrutturazione o di ordinaria manutenzione del condominio, il problema sorge quando si deve stabilire a chi spetta il pagamento delle relative spese.
Spesso, infatti, la terrazza a livello non viene indicata negli atti di acquisto in alcun modo, né come bene di proprietà esclusiva né come facente parte delle pertinenze condominiali.
In questo caso è stato sempre il Tribunale brindisino a sentenziare che, perché la terrazza possa ritenersi di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento da cui si accede alla terrazza stessa, […] è necessario che essa faccia parte integrante da un punto di vista strutturale e funzionale del piano cui è annessa.
Fungendo però pur sempre anche da copertura dello stabile, qualsiasi spesa che la coinvolga deve essere ripartita tra tutte le parti come segue:
- 1/3 a carico del proprietario;
- 2/3 a carico del condominio.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.
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