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Agevolazioni acquisto casa in classe A e under 36, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Di

New Piersanti

Pubblicato in News Su 3 Luglio 2024

 

Agevolazioni per l’acquisto casa in classe A e “under 36”: si possono cumulare?

Le agevolazioni per l’acquisto di una casa in classe A o B e i benefici previsti per i giovani “under 36” possono essere richiesti contemporaneamente? A chiarire questo dubbio ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/2024.

Scopriamo nel dettaglio quanto stabilito, ma prima ricordiamo le principali caratteristiche di queste agevolazioni.


Detrazione IVA 50% per case green: cosa sapere

La Legge di Bilancio 2023 aveva introdotto una detrazione pari al 50% dell’Iva pagata per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali in classe energetica A o B. Tuttavia, questa misura non è stata prorogata per il 2024.

Allo stesso modo, anche le agevolazioni per la prima casa under 36 non hanno subito una vera e propria proroga, ma rimangono valide per gli acquisti effettuati nel periodo di riferimento.


Il quesito: detrazione IVA e credito d’imposta “under 36”

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito presentato sulla rivista Fisco Oggi, che chiedeva se fosse possibile cumulare i due benefici.

Un contribuente ha domandato:

“Se ho acquistato nel 2023 una casa in classe A da un costruttore e ho usufruito delle agevolazioni ‘under 36’, posso dichiarare nel modello 730/2024 sia la detrazione del 50% dell’Iva pagata (rigo E59) sia il credito d’imposta derivante dal beneficio ‘under 36’ (rigo G8 punto 2)?”


La risposta dell’Agenzia delle Entrate: cumulabilità esclusa

Nella circolare n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile cumulare i due benefici per lo stesso immobile.

Chi ha acquistato, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, un’unità immobiliare residenziale in classe A o B, non può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sull’Iva pagata al costruttore se ha già usufruito delle agevolazioni “prima casa under 36”, previste dall’articolo 64, comma 7, del decreto legge n. 73/2021.

Questo perché:

  • Il beneficio “under 36” prevede già un ristoro totale dell’Iva pagata, sotto forma di credito d’imposta.
  • Tale credito d’imposta azzera di fatto l’importo dell’Iva dovuta, rendendo impossibile accedere alla detrazione IRPEF.

Dettagli sulle agevolazioni per case green e under 36

Nel dettaglio, la circolare n. 12/2024 spiega che:

  1. La detrazione IRPEF del 50% sull’Iva si applica solo se non sono stati richiesti altri benefici fiscali per lo stesso immobile.
  2. Le agevolazioni “prima casa under 36”, che comprendono il credito d’imposta sull’Iva, escludono la possibilità di richiedere ulteriori detrazioni per l’acquisto dell’immobile.

In sintesi, per chi ha già usufruito del beneficio “under 36”, la detrazione del 50% dell’Iva per case green non è cumulabile.


Conclusioni e consigli pratici

Se stai pianificando l’acquisto di una casa, è importante valutare attentamente quali agevolazioni siano più vantaggiose per il tuo caso. Ricorda:

  • Le case green offrono un risparmio significativo, ma solo se non benefici già di altri sgravi fiscali.
  • Le agevolazioni under 36 garantiscono un rimborso integrale dell’Iva pagata, rendendo questo beneficio spesso più conveniente.

Consulta un esperto o rivolgiti all’Agenzia delle Entrate per ottenere informazioni personalizzate sulla tua situazione fiscale.

Valuta il tuo Immobile con New Piersanti!

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Agenti

Emanuela Lazzari

e.lazzari@newpiersanti.it
+39 0766 67 33 03

Alessandra Striano

a.striano@newpiersanti.it
+39 0766 67 33 03

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