L’Agenzia delle Entrate chiarisce ufficialmente il rapporto tra contribuente e general contractor per gli interventi che entrano nel superbonus 110%
Superbonus 110%: la precedente risposta Direzione regionale della Lombardia
L’argomento era già stato trattato dalla Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello 904-334/2021 con una risposta che aveva chiarito l’impossibilità di portare in detrazione i costi organizzativi e di coordinamento delle attività effettuati dal General Contractor.
Adesso però arriva una risposta dettagliata e ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate nazionale che ha fatto il punto della situazione.
Superbonus 110%: la nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nella nuova risposta, l’Agenzia delle Entrate analizza il caso sottoposto da un contribuente che ha affidato ad un General Contractor tutti i lavori che riguardano:
- l’isolamento termico a cappotto delle superfici disperdenti opache per una superficie maggiore del 25% e precisamente isolamento delle pareti verticali disperdenti e del tetto;
- l’installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo;
- la sostituzione degli infissi.
Ma non solo i lavori. Perché il contribuente ha affidato anche:
- i servizi di progettazione;
- i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera;
- la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.);
- la direzione dei lavori e la contabilità dell’opera;
- l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’esecuzione del servizio di responsabile dei lavori.
Tutti servizi eseguiti da professionisti incaricati dal contribuente ma che saranno fatturati al General Contractor che poi fatturerà al contribuente stesso operando l’opzione dello sconto in fattura.
Tutto al General Contractor
Il contribuente, in sostanza, si è affidato a un fornitore unico che opera come “contraente generale”, che provvederà alla progettazione e realizzazione delle opere, rapportandosi, ai fini dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato, con il committente e dall’altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell’intervento stesso. In particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione, svolti da professionisti incaricati dall’Istante, saranno fatturati dal professionista al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura all’Istante, in virtù di un mandato senza rappresentanza.
La figura del Contraente Generale negli appalti pubblici
Come abbiamo avuto modo di chiarire nell’articolo Superbonus 110% e General Contractor: occhio ai costi indeducibili, anche l’Agenzia delle Entrate ricorda che la figura del Contraente Generale è individuata all’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). Che la definisce come unico referente nei confronti del committente dei lavori, che si impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l’obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell’opera commissionata.
Figura che, come detto, è individuata per i lavori pubblici ma non per quelli privati. Ma non è questo il punto principale.
Superbonus 110% e General contratto: servizi accessori NON detraibili
Ciò premesso, anche la risposta della direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate è chiara e non lascia dubbi. Tralasciando la correttezza sotto il profilo civilistico degli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e “contraente generale”, il contribuente può accedere al Superbonus ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di “contraente generale”, gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).
Essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell’esercizio dell’opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione, nella fattura emessa dal “contraente generale” per riaddebitare al contribuente le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
Niente detrazione per il “costo” del contraente generale
Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione.
In definitiva, il lavoro di coordinamento del General Contractor è assimilabile a quello dell’amministratore di condominio. Con la circolare n. 30/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.