Villette unifamiliari: ecco il chiarimento per chi ha iniziato i lavori del Superbonus 110% dopo il 1° luglio 2022. Perchè necessario.
Importante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la circolare n° 33 del 2022 ha reso noto che per chi ha iniziato i lavori del Superbonus 110% per le abitazioni unifamiliari, meglio note come villette, potrà godere della super detrazione anche qualora abbia dato avvio agli interventi dopo lo scorso 1° luglio 2022.
Pertanto, l’aliquota 110% rimarrà anche per loro fino al 31 dicembre 2022, a patto di aver concluso almeno il 30% degli interventi complessivi entro lo scorso 30 settembre, purchè pagato il rispettivo importo e concluso il 1° SAL.
La circolare numero 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che:
Infine, in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.
Il chiarimento necessario era dettato dal fatto che la proroga sui lavori, dal 30 giugno al 30 settembre 2022 era stata prevista dal Decreto Aiuti introducendo il vincolo del completamento del 30% degli interventi.
Di qui il dubbio, dal momento che fino allo scorso 30 giugno si poteva beneficiare dell’agevolazione senza alcun vincolo di questo tipo.
Ciò che conta è la realizzazione della percentuale degli interventi previsti, comprendendo anche le opere non collegate al Superbonus 110%, come riportato dalla circolare:
Ne consegue che, qualora il contribuente eserciti la predetta opzione, l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori.