NewPiersanti

  • Home
  • Vendite
    • Tutte le Nostre Offerte
    • Lascia la Tua Richiesta
  • Richiedi una Valutazione
  • Affitti
  • News
    • Newsletter
  • Agenzia
  • Contatti

NewPiersanti

  • Home
  • Vendite
    • Tutte le Nostre Offerte
    • Lascia la Tua Richiesta
  • Richiedi una Valutazione
  • Affitti
  • News
    • Newsletter
  • Agenzia
  • Contatti
[+39] 393-7425196

NewPiersanti

  • Home
  • Vendite
    • Tutte le Nostre Offerte
    • Lascia la Tua Richiesta
  • Richiedi una Valutazione
  • Affitti
  • News
    • Newsletter
  • Agenzia
  • Contatti
[+39] 393-7425196

Raffica di controlli sull’Imu. Ecco che cosa cambia adesso

Di

New Piersanti

Pubblicato in News Su 6 Ottobre 2020

Una sentenza della Cassazione spiana la strada a nuove verifiche (soprattutto sugli ultimi cinque anni). Chi rischia

Vita dura per chi pensa di evitare di pagare l’Imu sulla seconda casa con il trucco della residenza nell’abitazione turistica: una sentenza della Corte di Cassazione (20130/2020) spiana la strada al recupero dell’evasione Imu sulle doppie abitazioni principali.

Cosa dice la sentenza

Questa sentenza, oltre a confermarne quanto già stabilito in quella numero 4166/2020, precisa ulteriormente che nel caso di “spacchettamento” della famiglia, nè l’abitazione in città e nemmeno quella turistica possono considerarsi come abitazione principale. Con questa definizione si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“, come si legge su IlSole24ore.

In parole povere, se ad esempio il marito stabilisce la residenza nella casa in città e la moglie in quella al mare, nessuna delle due può essere considerata abitazione principale e, di conseguenza, quello dell’esenzione dall’Imu. Quindi, nel caso di spacchettamento familiare, la condizione prevista dalla normativa (la residenza e dimora dell’intero nucleo familiare) non si verifica per nessuna delle due abitazioni.

Cosa cambia

La pronuncia della Cassazione scatenerà, quindi, ulteriori controlli sulle seconde case e sull’effettiva residenza dei contribuenti nell’ottica di contrastare l’evasione Imu: le verifiche potranno riguardare gli omessi versamenti degli ultimi cinque anni. Gli immobili oggetto di verifica, quindi, non saranno soltanto quelli al mare o in montagna ma anche quelli in città occupati da una parte della famiglia.

Il no dei Comuni. La Cassazione ha applicato la normativa senza operare alcuna interpretazione estensiva, anche considerando la natura delle norme agevolative, che sono di stretta interpretazione. L’interpretazione fornita dal ministero dell’Economia non è stata condivisa dai Comuni, che hanno continuato ad accertare le ipotesi di spacchettamento della famiglia.

Le pronunce della Corte di Cassazione stanno risolvendo il problema delle case turistiche, spesso considerate come abitazione principale a causa dello spostamento fittizio della residenza di uno dei due coniugi: a questi si aggiunge anche il filone delle abitazioni in città, quindi quelle occupate dall’altro coniuge e dai figli, spesso non accertate dai Comuni ma adesso più agevolmente accertabili.

Effettivamente, la possibilità di permettere ad alcuni nuclei familiari di avere due abitazioni principali (una nel Comune di residenza di un coniuge e l’altra in quello di residenza dell’altro coniuge) appariva discriminatoria anche sotto un profilo costituzionale, visto che per gli altri nuclei familiari era prevista una sola abitazione principale.

Insomma, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e la definizione di abitazione principale dettata dalla nuova Imu è quasi sovrapponibile alla vecchia Imu. In che modo? Da un lato, Il Comune potrà accertare gli omessi versamenti per cinque anni mentre il contribuente potrà regolarizzare l’Imu 2020 in sede di saldo.

Fonte il Giornale

Archivi

  • Maggio 2023
  • Aprile 2023
  • Marzo 2023
  • Febbraio 2023
  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Luglio 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Agosto 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Gennaio 2020
  • Dicembre 2019
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Febbraio 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
  • Aprile 2018
  • Febbraio 2018
  • Gennaio 2018
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2017
  • Settembre 2017
  • Agosto 2017
  • Luglio 2017
  • Giugno 2017
  • Maggio 2017
  • Aprile 2017
  • Marzo 2017

L’ Agenzia NEW PIERSANTI

La New Piersanti opera nel settore della compravendita, affitti e aste giudiziarie. Punto di riferimento per chi vuole vendere e comprare senza alcun pensiero, garantiamo serietà, disponibilità, e professionalità. L'agenzia effettua valutazioni, perizie e consulenze. Siamo convenzionati con i più importanti istituti di credito nazionali con mutui personalizzati, e studi notarili.

IMMOBILI PER TIPO

  • COMMERCIALE
    • ATTIVITÀ / LICENZA
    • MAGAZZINO
    • NEGOZIO
    • UFFICIO
  • RESIDENZIALE
    • APPARTAMENTO
    • ATTICO
    • BOX
    • CASALE
    • GARAGE
    • MANSARDA
    • OPEN SPACE
    • VILLA
      • VILLA A SCHIERA
      • VILLA BIFAMILIARE
      • VILLA PLURIFAMILIARE
      • VILLA TRIFAMILIARE
      • VILLA UNIFAMILIARE
  • TERRENI

Articoli recenti

  • Legge 104, come acquistare beni di prima necessità con sconti mai visti
  • Svolta sulla cessione del credito e tante famiglie faranno i lavori gratis adesso
  • Superbonus cessione credito, detrazioni, villette e sconto in fatture: tutte le novità, dl verso il via libera alla Camera
  • Cos’è il bonus mobili 2023? Ecco come funziona
  • Superbonus 110, cessione credito riparte grazie alle banche: detrazione in 10 anni per chi ha rinunciato allo sconto in fattura

SEGUICI SU FACEBOOK

New Piersanti

NewPiersanti

  • Accedi
Password Dimenticata?

Consenso ai cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella pagina: Informativa estesa. PERSONALIZZA COOKIESACCONSENTO
Modifica preferenze

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Cookie di monitoraggio/statistici
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, della frequenza di rimbalzo, della sorgente del traffico, ecc. SHINYSTAT : Contatore di visite GOOGLE ANALYTICS : Monitoraggio del sito web
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
Cookie strettamente necessari
I cookie tecnici necessari sono fondamentali per le funzioni di base del sito Web e il sito Web non funzionerà nel modo previsto senza di essi. Questi cookie non memorizzano dati identificativi personali.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo