28 Agosto 2023 ATTI E NORMATIVE
Finalmente una buona notizia per i proprietari di casa che hanno in locazione un appartamento. La notizia è di quelle che fanno ben sperare per un definitivo cambio di rotta dell’Agenzia delle Entrate. Il tema: quello della cedolare secca quando l’inquilino è una società.
L’importanza della pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto n. 53 datata 16 gennaio 2023 risiede proprio nel fatto che sino ad ora l’interpreatzione su questo tema da parte del Fisco è sempre stata granitica, e pertanto sono importantissime pronunce di tale tenore poiché danno linfa ad un filone che negli ultimi anni si sta sempre più arricchendo di sentenze pro contribuente.
Il caso
La vicenda è una di quelle che quotidianamente si ripetono nel nostro territorio: una persona fisica concede in locazione ad una società un appartamento per uso abitazione con contratto di locazione di durata canonica di anni quattro più quattro.
Senonché la particolarità del caso è la scelta dell’adozione della cedolare secca da parte del proprietario, elemento che ha portato ad un accertamento da parte dell’AdE, sfociato con un provvedimento che negava l’opzione per la cedolare secca, con conseguente richiesta per il recupero delle imposte non versate e conseguente sanzione.
Impugnato così il provvedimento da parte del contribuente, la decisione della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto è molto interessante non tanto per l’esito nel merito, che difatti ha rigettato il ricorso, bensì per i principi di diritto affermati.
Il Fisco infatti continua ad affermare l’inapplicabilità della cedolare secca in caso di locazione a persone non fisiche, in considerazione del sesto comma dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011, il quale, nel definire l’ambito di operatività del regime della cedolare secca, porrebbe una limitazione soggettiva stabilendo che le relative disposizioni non si applicano «alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni» (in tal senso, l’amministrazione finanziaria richiama la propria circolare n. 26/E/2011).
Al contrario, la Corte veneta fa sua i principi già espressi da altre corti territoriali, sentenza 257 dell’agosto 2022 della Ctr dell’Umbria, Ctr Veneto n. 562 del luglio 2022, smentendo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.
Le motivazioni della Corte
La corte fa leva sul dato letterale della norma poiché, come si può leggere dal testo dell’articolo 3, co. 6, del D.lgs. n. 23/2011, non si parla di qualifica del conduttore e non vi può essere equiparazione tra locatore e conduttore come invece sostenuto dall’Agenzia delle Entrate (circolare 26/E/2011 che è pur sempre un atto interno).
Ciò che rileva ai fini pertanto dell’applicazione della cedolare secca è la sussistenza di soli due requisiti: a) il locatore deve essere una persona fisica non esercente attività imprenditoriale; b) la destinazione dell’immobile deve essere ad uso abitativo.
Soddisfatti pertanto questi due requisti il locatore può liberamente scegliere per l’applicazione della cedolare secca circa la tassazione dei canoni di locazione, nulla rilevando che il conduttore sia una società commerciale.
Fonte: Immobiliare.it/news