Dopo numerose modifiche normative, la legge di stabilità 2016 e la successiva circolare n4/Df del 14 Luglio 2016 hanno fissato i casi di esenzione e di parziale riduzione per i proprietari di terreni agricoli chiamati a versare entro il 16 Giugno la prima rata dell’Imu. Vediamo tutte le regole per il versamento dell’imposta.
Prima di tutto bisogna ricordare che la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito l’esenzione dall’Imu sui terreni agricoli per i comuni montani così classificati secondo la Circolare del Ministero delle Finanze del 9 luglio del 1993.
Sarà cura del contribuente verificare se il terreno si trova in un comune montano ed è quindi esente dal pagamento o in un comune parzialmente montano (l’esenzione funziona solo se il terreno è posseduto e condotto da coltivatori diretti o IAP)
L’Imu sui terreni agricoli non si applica inoltre nei seguenti casi:
- terereni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indipendentemente dallo loro ubicazione.
- terreni ubicati nei comuni delle isole minori
- terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva e indivisibile e inusucapibile
FONTE: Idealista