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IMU 2020, pronti i codici tributo per il pagamento con modello F24

Di

New Piersanti

Pubblicato in News Su 3 Giugno 2020

IMU 2020, con la risoluzione n. 29 del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i codici tributo per il pagamento dell’imposta municipale unica e le istruzioni per la compilazione del modello F24 e F24 EP.

IMU 2020, pronti i codici tributo per poter effettuare il pagamento tramite modello F24.

Per questioni di praticità e semplificazione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i codici tributo già utilizzati, ma fornendo le istruzioni utili per la compilazione del modello F24 alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio.

La risoluzione n. 29 del 29 maggio, oltre a convalidare i codici utilizzati gli anni passati, ne istituisce uno nuovo per il pagamento tramite modello F24 dell’Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

La risoluzione in esame infine fornisce le istruzioni per compilare il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici (EP).

IMU 2020, pronti i codici tributo per il pagamento con modello F24

Con la risoluzione n. 29 del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni necessarie per il pagamento della nuova IMU.

 

Per esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate rende noto che per il pagamento dell’IMU 2020 possono essere utilizzati i codici triuto istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

I codici tributo sono i seguenti:

Codice tributo Denominazione
3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3923 IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3924 IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione in commento, il nuovo codice tributo 3939, denominato IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE per esigenze di monitoraggio.

La risoluzione n. 29 del 29 maggio fornisce anche le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I codici tributo che abbiamo visto nel precedente paragrafo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • in base al tipo di pagamento:
    • barrare la casella “Ravv.” se il versamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
    • barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
    • barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo;
    • se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
  • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

IMU 2020, come compilare il modello F24 EP: le istruzioni delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate specifica anche le istruzioni per compilare il modello F24 Enti Pubblici. Nel dettaglio, vengono confermati i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:

Codice tributo Denominazione
350E IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
351E IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
353E IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
355E IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
357E IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
358E IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
359E IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
360E IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Durante la compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli
    immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri):
    • nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione);
    • nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (nessun ravvedimento);
    • nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati);
    • dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel
    formato “AAAA”.

Ricordiamo, infine, che per effetto del DL Rilancio il settore turistico non dovrà pagare l’IMU il prossimo 16 giugno.

 

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Agenti

Emanuela Lazzari

e.lazzari@newpiersanti.it
+39 0766 67 33 03

Alessandra Striano

a.striano@newpiersanti.it
+39 0766 67 33 03

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