Le quote annuali sono dieci, costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi
La detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio in condominio può essere ripartita in più quote? In tal caso, quante? Il tema è affrontato dal Fisco, che ha risposto al quesito di un contribuente. Si ricorda che, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni: 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Nel mio condominio abbiamo appena deliberato la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria. Ma è vero che gli over 70 non possono più richiedere la detrazione del 50% in 5 anni?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha chiarito che dal periodo d’imposta 2012 la detrazione delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio deve essere ripartita obbligatoriamente, a prescindere dall’età del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (articolo 16-bis, comma 7, del Tuir). Nello specifico, l’articolo 16-bis, comma 7, del Tuir, recita: “La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi”.
Il Fisco ha quindi ricordato che non è più in vigore la norma che in passato ha previsto, per le persone con età pari o superiore a 75 anni, la ripartizione della detrazione in cinque anni.
Chi può usufruire della detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile.
Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che, nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.
Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.