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Dalla caldaia alle tapparelle: il Superbonus del 110% vale anche per immobili vincolati

Di

New Piersanti

Pubblicato in News Su 28 Ottobre 2022

È possibile usufruire delle agevolazioni fiscali anche per i condomini vincolati senza possibilità di effettuare interventi di coibentazione. Come funziona, dalla sostituzione della caldaia fino alle tapparelle

 

 

Condomini vincolati senza possibilità di effettuare interventi di coibentazione? Buone notizie per i proprietari che decidono di riqualificare dal punto di vista energetico il proprio appartamento: c’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per effettuare lavori e aver diritto al Superbonus con l’aliquota al 110%. Diversamente da quanto previsto per i proprietari delle villette, infatti, l’Agenzia delle entrata ha confermato che si può usufruire della scadenza più lunga anche se i lavori non interessano il condominio. Il passaggio di due classi va verificato solo per i singoli immobili interessati ai lavori e non occorre alcuna autorizzazione per avere l’agevolazione.

Il Superbonus per i lavori interni

Il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce infatti che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica anche alle sole spese sostenute per gli interventi “trainati”, vale a dire per tutti gli interventi da fare all’interno di casa e per i quali altrimenti sono previsti i bonus ordinari per risparmio energetico. La lista è molto lunga.

Finestre e infissi

Rientrano nelle agevolazioni dalla sostituzione di finestre e porte finestre a quella delle persiane, come pure la sostituzione di scuri e tapparelle. Ma fanno parte delle opera agevolabili con il Superbonus anche l’installazione di tende solari o di altre chiusure oscuranti certificate a questo scopo e installate nelle finestre esposte a Sud. L’unica accortezza in questi casi per non avere problemi con il condominio è quella di non alterare il decoro architettonico, per cui necessariamente per gli infissi e le persiane, o le tapparelle, dovrà essere rispettato il colore originario, anche se si modifica il materiale. Nulla vieta il pvc e il legno non è obbligatorio, a patto che la differenza dall’esterno non si noti. Anche per le tende si dovrà scegliere un colore che si abbini con quello della facciata e una struttura discreta, che non dia eccessivamente nell’occhio.

Caldaia e canna fumaria

Meno problemi quando si va a sostituire una precedente caldaia con una a condensazione. In questo caso, infatti, si tratta semplicemente di posizionare un nuovo apparecchio che va a rimpiazzare il vecchio nello stesso posto, generalmente il balcone, quando si tratta di installazione esterna. In caso di caldaia interna, invece, si tratta al più di sostituire una tipologia di canna fumaria con un’altra e quelle delle caldaie a condensazione sono molto poco ingombranti.

Climatizzatori con il 110%

Se invece che sostituire la caldaia si dovesse fare la scelta di passare all’elettrico, l’acquisto dei nuovi climatizzatori può usufruire del Superbonus. Questa scelta è consentita in tutti i casi in cui non affiancano ma sostituiscono i termosifoni, e il risultato di risparmio viene certificato. Scelta ancora più conveniente se è possibile abbinarla ai pannelli solari, ad esempio se si dispone di un lastrico e quindi l’installazione non è visibile dal basso, sempre a tutela del decoro architettonico.

Per il fotovoltaico solo il bonus al 50%

Per gli appartamenti nei condomini vincolati, però, non è possibile avere il Superbonus l’impianto fotovoltaico. A chiarirlo espressamente l’Agenzia delle entrate con la risposta 341 del giugno scorso. Secondo quanto previsto dal decreto Rilancio, infatti, i pannelli fotovoltaici rientrano tra gli interventi trainati esclusivamente nel caso in cui vengono realizzati i lavori trainanti sulle parti comuni dell’edificio, ossia la coibentazione o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato. Quindi quando si tratta di palazzi d’epoca non si può usufruire della detrazione maggiorata, ma ci si deve necessariamente accontentare del bonus del 50%.

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