A fronte degli interventi di cui agli articoli 119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” e 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto, in luogo delle detrazioni fiscali” del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, viene concessa una detrazione fiscale, da fruire in 5 anni, del 110% delle spese sostenute per specifici interventi, effettuati su immobili residenziali, in ambito di efficienza energetica e antisismica.
Il bonus è valido per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
Chi sono i beneficiari ?
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
– persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
– condomìni;
– istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili delle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri delle province autonome di Trento e Bolzano;
– associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli
immobili o parti di immobili, adibiti a spogliatoi.
Su quali interventi ?
Per poter beneficiare del Superbonus 110% è necessario realizzare
almeno uno tra gli interventi cosiddetti trainanti, in particolare:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare fino a un importo massimo di spese pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (il limite di spesa per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari diventa pari a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, mentre per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari il limite di spesa è pari a 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio);
b) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o ibridi.
Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicato per il numero di unità, mentre per gli edifici che sono composti da più di 8 unità immobiliari, l’ammontare complessivo delle spese su cui viene calcolata la detrazione è pari a 15.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Nel caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari sit
uate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro;
c) messa in sicurezza antisismica.
Le disposizioni rientranti nella disciplina del “Sisma-bonus” ottengono la detrazione fiscale del 110%.
Inoltre:
Il Superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica, cosiddetti trainati, (es. serramenti e infissi, schermature solari, sistemi di accumulo, impianti fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, ecc.) che abbiano le caratteristiche indicate dalla legge e nei limiti della stessa fissati, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti e nei limiti di spesa
Gli interventi eseguiti, previa certificazione (attestato di prestazione energetica – APE) eseguita prima e dopo l’intervento, a cura del tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
Come beneficiare del Superbonus?
• Il beneficiario del Superbonus 110% può scegliere tra:
- Detrazione del credito fiscale, ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa (data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli
• L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno, non può essere usufruita negli anni successivi né essere richiesta a rimborso.
- Sconto in fattura, erogato dall’impresa esecutrice dei lavori oggetto di Superbonus 110%, fino al 100% dell’importo degli interventi. In questo caso si avrà il passaggio della titolarità del credito in capo all’impresa esecutrice che ne potrà usufruire con le stesse modalità previste per il
- Cessione del credito fiscale a terzi, tra cui istituti di credito, intermediari finanziari, e Compagnie di Assicurazioni. L’opzione può essere esercitata al termine dei lavori, ovverosia a saldo, oppure in relazione a ciascuno stato avanzamento dei lavori che, per quanto riguarda gli interventi ammessi al Superbonus 110%, non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo
- I Fruitori del Superbonus sono ben identificati. Si tratta di:
• Privati e condomini
- Amministratori di condominio, che proporranno ai singoli condomini nelle varie assemblee l’opportunità derivante dal superbonus 110% o da altre detrazioni;
- I proprietari di abitazioni unifamiliari, che sfrutteranno l’opportunità, quali committenti dei
• Imprese
- – Le imprese, che eseguiranno i lavori oggetto di superbonus 110% o di altre detrazioni ed acquisiranno la titolarità del credito.
Approfondiamo: cessione del credito d’imposta
- Il Cliente si impegna a cedere pro-soluto i crediti fiscali che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dal Superbonus 110% (o da altra detrazione) a Nobis Compagnia di Assicurazioni, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via
- Come indicato dall’art. 121 del Decreto Rilancio, la cessione del credito fiscale potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL e valido solo per il bonus 110%), i quali non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell’intervento dei
- La cessione si perfeziona mediante trasferimento del credito fiscale dal cassetto fiscale del Cliente a quello della Compagnia, che può essere avviato dopo che la Compagnia ha validato la documentazione idonea (fatture, certificazioni, asseverazioni ecc.) preventivamente consegnata dal Cliente alla stessa, e con visto di conformità apposto da professionisti da noi
- A seguito della cessione, la Compagnia provvede al pagamento del corrispettivo pattuito, determinato in percentuale sul valore nominale del credito ceduto, con accredito sul conto
- Nel caso in cui l’operazione di cessione non dovesse rispettare tutti i requisiti previsti nel contratto di cessione (es. mancanza del visto di conformità ecc.), il contratto di cessione diventa inefficace e la Compagnia non è tenuta a corrispondere al Cliente il corrispettivo della cessione.