Comunicazione cessione del credito per SAL, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove istruzioni con una FAQ pubblicata il 12 settembre 2022. Per i bonus edilizi diversi dal superbonus si attende un aggiornamento delle specifiche tecniche.
Comunicazione cessione del credito per SAL, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove istruzioni per i bonus edilizi diversi dal superbonus.
Le novità sono contenute in una FAQ datata 12 settembre 2022, che risolve il problema del blocco per i SAL successivi al nono. Un problema tecnico per il qual si attende un aggiornamento alle specifiche tecniche della comunicazione telematica, ma nel frattempo arriva una soluzione tampone.
Anche in caso di invio della comunicazione per la cessione del credito relativa a stati di avanzamento lavori dal decimo in poi, in sede di compilazione bisognerà continuare ad inserire il valore “9”, fino a nuove indicazioni.
Comunicazione cessione del credito per SAL, nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate
Si procede con una soluzione temporanea nel caso di esercizio dell’opzione per la cessione del credito in caso di SAL dal decimo in poi.
Questo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nell’ultima FAQ in materia pubblicata il 12 settembre 2022, in seguito alla presentazione di diversi quesiti relativi per l’appunto al blocco della procedura telematica.
In caso di comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, nel campo “stato di avanzamento dei lavori” del quadro A del modello predisposto è attualmente possibile indicare solo i valori da “1” a “9”.
Cosa fare quindi relativamente al decimo stato di avanzamento dei lavori e per i SAL successivi?
Per superare lo scoglio dei problemi tecnici, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di indicare un valore diverso rispetto a quello effettivo e, in particolare, nella FAQ disponibile sul proprio portale evidenzia che nei casi in cui fosse necessario indicare valori maggiori di “9”, fino all’adeguamento delle specifiche tecniche sarà possibile indicare sempre il valore “9”.
Una soluzione tampone che consente di sbloccare le comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura per SAL in relazione ai bonus edilizi, nell’attesa di istruzioni operative aggiornate.
Cessione del credito per SAL, le regole per superbonus e bonus casa
È l’articolo 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio n. 34/2020 a disciplinare la cessione del credito per SAL, prevedendo che l’opzione:
“può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.”
Per gli interventi rientranti nel perimetro del superbonus, i SAL non possono essere più di due e ciascuno di questi deve essere relativo ad almeno il 30 per cento dell’intervento.
Nessun vincolo invece per quel che riguarda i bonus casa diversi, per i quali l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere esercitata anche per più stati di avanzamento dei lavori.
Il divieto di cessione parziale del credito lascia fuori le comunicazioni per SAL
Per quel che riguarda le comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, è bene ricordare che in linea generale è previsto il divieto di cessione parziale dopo la prima.
Sostanzialmente:
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.
Una regola che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, non impedisce dopo la prima comunicazione di cedere le singole rate annuali. Sarà al contrario vietata la cessione parziale delle rate.
Indicazioni specifiche sono state fornite in merito alla cessione del credito per SAL: il credito d’imposta relativo a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e dal saldo ha vita autonoma e può essere ceduto separatamente anche a soggetti diversi.
In tal caso non si configura quindi una cessione parziale dello stesso, mentre resta fermo il divieto di frazionamento delle singole rate annuali.
Le novità sono contenute in una FAQ datata 12 settembre 2022, che risolve il problema del blocco per i SAL successivi al nono. Un problema tecnico per il qual si attende un aggiornamento alle specifiche tecniche della comunicazione telematica, ma nel frattempo arriva una soluzione tampone.
Anche in caso di invio della comunicazione per la cessione del credito relativa a stati di avanzamento lavori dal decimo in poi, in sede di compilazione bisognerà continuare ad inserire il valore “9”, fino a nuove indicazioni.
Comunicazione cessione del credito per SAL, nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate
Si procede con una soluzione temporanea nel caso di esercizio dell’opzione per la cessione del credito in caso di SAL dal decimo in poi.
Questo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nell’ultima FAQ in materia pubblicata il 12 settembre 2022, in seguito alla presentazione di diversi quesiti relativi per l’appunto al blocco della procedura telematica.
In caso di comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, nel campo “stato di avanzamento dei lavori” del quadro A del modello predisposto è attualmente possibile indicare solo i valori da “1” a “9”.
Cosa fare quindi relativamente al decimo stato di avanzamento dei lavori e per i SAL successivi?
Per superare lo scoglio dei problemi tecnici, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di indicare un valore diverso rispetto a quello effettivo e, in particolare, nella FAQ disponibile sul proprio portale evidenzia che nei casi in cui fosse necessario indicare valori maggiori di “9”, fino all’adeguamento delle specifiche tecniche sarà possibile indicare sempre il valore “9”.
Una soluzione tampone che consente di sbloccare le comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura per SAL in relazione ai bonus edilizi, nell’attesa di istruzioni operative aggiornate.
Cessione del credito per SAL, le regole per superbonus e bonus casa
È l’articolo 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio n. 34/2020 a disciplinare la cessione del credito per SAL, prevedendo che l’opzione:
“può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.”
Per gli interventi rientranti nel perimetro del superbonus, i SAL non possono essere più di due e ciascuno di questi deve essere relativo ad almeno il 30 per cento dell’intervento.
Nessun vincolo invece per quel che riguarda i bonus casa diversi, per i quali l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere esercitata anche per più stati di avanzamento dei lavori.
Il divieto di cessione parziale del credito lascia fuori le comunicazioni per SAL
Per quel che riguarda le comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, è bene ricordare che in linea generale è previsto il divieto di cessione parziale dopo la prima.
Sostanzialmente:
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.
Una regola che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, non impedisce dopo la prima comunicazione di cedere le singole rate annuali. Sarà al contrario vietata la cessione parziale delle rate.
Indicazioni specifiche sono state fornite in merito alla cessione del credito per SAL: il credito d’imposta relativo a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e dal saldo ha vita autonoma e può essere ceduto separatamente anche a soggetti diversi.
In tal caso non si configura quindi una cessione parziale dello stesso, mentre resta fermo il divieto di frazionamento delle singole rate annuali.