
Quali sono le regole per tolleranze su verande, pergolati, tettoie, gazebi in giardino nel 2022?
Stando alle leggi in vigore, infatti, scatta la sanatoria automatica dell’abuso edilizio entro il tetto della tolleranza del 2% tra stato di fatto e progetto. Se cioè veranda, tettoia, pergolato o gazebo per cui era obbligatorio il permesso di costruire sono stati costruiti senza permesso ma la differenza stato di fatto e progetto rientra nel limite del 2%, allora sussiste la tolleranza e la sanatoria per l’abuso edilizio scatta automaticamente.
La costruzione di verande, pergolati, tettoie, gazebi in giardino nel 2022 prevede il rispetto di specifiche regole che riguardano soprattutto distanze da rispettare e l’obbligo o meno di richiedere apposito permesso di costruire al Comune di competenza. Si tratta di un obbligo non sempre da rispettare, perché per la natura delle costruzioni citate non sempre si deve richiedere il permesso di costruire al Comune.
Nei casi in cui, però, per legge è obbligatorio chiedere apposito permesso di costruire al Comune di competenza non si assolve a tale obbligo, potrebbe profilarsi un abuso edilizio fino alla demolizione dell’opera realizzata. Vediamo di seguito cosa prevedono le leggi in vigore su abusi edilizi, sanatoria e tolleranze su verande, pergolati, tettoie, gazebi in giardino nel 2022.
- Quando c’è abuso edilizio verande, pergolati, tettoie, gazebi in giardino nel 2022
- Quando e come fare sanatoria per abuso edilizio di verande, pergolati, tettoie o gazebi in giardino
- Tolleranza e responsabilità per abuso edilizio di verande, pergolati, tettoie o gazebi in giardino
Quando c’è abuso edilizio verande, pergolati, tettoie, gazebi in giardino nel 2022
Secondo quanto previsto dalle leggi 2022 in vigore, si profila un abuso edilizio per la costruzione di verande, pergolati, tettoie e gazebi in giardino quando per natura, dimensioni e materiali usati per la realizzazione di tali costruzioni è obbligatorio chiedere apposito permesso di costruire al Comune di competenza, cioè quello in cui si trova la casa con giardino in cui costruire verande, pergolati, tettoie o gazebi.
Entrando più nel dettaglio, la legge non prevede obbligo di chiedere il permesso di costruire per realizzare verande, pergolati, tettoie, gazebi in giardino nel 2022 quando si tratta di strutture aperte, movibili, non fissate al suolo in modo perenne ma solo temporaneo, e se realizzate con determinate materiali.
Con particolare riferimento alle verande, l’unico caso in cui non servono permessi per fare una veranda chiusa in giardino è quello in cui la stessa veranda può essere rimossa senza demolizioni perché non è fissata al pavimento in modo permanente.
Se, al contrario, verande, pergolati, tettoie o gazebi in giardino non rispettano i requisiti sopra riportati, ma sono strutture fisse al suolo, chiuse e realizzate con materiali pesanti e modificano pertanto la volumetria della casa, allora bisogna sempre richiedere il permesso di costruire al Comune e se non si fa scatta il reato di abuso edilizio.
Quando e come fare sanatoria per abuso edilizio di verande, pergolati, tettoie o gazebi in giardino
Per ‘risolvere’ l’abuso edilizio di verande, pergolati, tettoie o gazebi in giardini di casa, secondo le leggi in vigore, bisogna fare la sanatoria per estinguere il reato e non arrivare all’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva e bisogna in tali casi ottenere la doppia conformità delle costruzioni realizzate alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto e sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Ribadiamo che verande, tettoie, pergolati e gazebi in giardino sono considerati abusivi se violano la normativa urbanistica, cioè nei casi in cui, per legge, è obbligatorio richiedere un’autorizzazione comunale per l’esecuzione dei lavori e questa non viene presentata o quando le costruzioni vengono realizzate in difformità dal permesso stesso.
Per poter avere il permesso di sanatoria di una veranda, una tettoia o un pergolato un gazebo in giardino abusivo, bisogna incaricare un tecnico abilitato che ha il compito di calcolare la sanzione e presentare un’istanza al Comune, che entro sessanta giorni deve esprimere parere favorevole e accogliere la domanda o negarla.
Se non si riceve alcuna risposta dal responsabile dell’ufficio comunale di competenza entro i termini di legge, la stessa si intende non accolta (silenzio-rigetto) e la legge permette presentare successivo ricorso ad un giudice amministrativo. Precisiamo, infine, che la sanatoria di un abuso edilizio prevede dei costi.
Tolleranza e responsabilità per abuso edilizio di verande, pergolati, tettoie o gazebi in giardino
Quando si costruiscono in giardino verande, pergolati, tettoie e gazebi abusivi e necessario chiedere la sanatoria per evitare l’ordine di demolizione dell’opera realizzata ma se supera la cosiddetta tolleranza collegata ad abusi edilizi.
Stando alle leggi in vigore, infatti, scatta la sanatoria automatica dell’abuso edilizio entro il tetto della tolleranza del 2% tra stato di fatto e progetto. Se cioè veranda, tettoia, pergolato o gazebo per cui era obbligatorio il permesso di costruire sono stati costruiti senza permesso ma la differenza stato di fatto e progetto rientra nel limite del 2%, allora sussiste la tolleranza e la sanatoria per l’abuso edilizio scatta automaticamente.
L’abusivismo tollerato vale solo ed esclusivamente per piccole difformità edilizie. In caso contrario bisogna sempre chiedere la sanatoria al Comune di competenza e pagare la relativa sanzione in base all’entità dell’abuso. Ma si corre anche il rischio di abbattimento della costruzione realizzata in giardino.
Inoltre, ci sono recenti novità relative alla responsabilità di un abuso edilizio, compreso quello di verande, tettoie, pergolati e gazebi in giardino. la responsabilità per le opere abusivamente realizzate è anche dei proprietari.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione il proprietario incolpevole non risponde penalmente degli abusi commessi ma è destinatario di provvedimenti sanzionatori da parte del Comune di competenza, mentre risponde penalmente di costruzioni abusive in casa solo se direttamente realizzate da lui come costruttore dei lavori.
Inoltre, secondo il Tar Puglia, responsabilità di un abuso edilizio, anche su area demaniale, è sempre del proprietario del bene anche se non ha commesso materialmente l’abuso.
FONTE: Businessonline