Con la circolare pubblicata dal Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia sul fronte Tari è stato definitivamente chiarito che la quota variabile deve essere calcolata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. E’ stato anche specificato che, qualora il contribuente riscontri un errato computo, è possibile richiedere il rimborso. Vediamo in che modo.
Quando si può richiedere il rimborso
Nella circolare si legge: “Laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (Iuc) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
Quando non si può richiedere il rimborso
E ancora: “Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), governata da regole diverse da quelle della Tari, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile. Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013”.
L’istanza
Per quanto riguarda, in particolare, l’istanza di rimborso in parola, si fa presente che la stessa deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari.