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Riacquisto prima casa: nuovo acquisto agevolato anche con immobile accorpato e agevolato solo in parte

Di

New Piersanti

Pubblicato in News Su 10 Giugno 2026

Importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in materia di riacquisto prima casa.

Con la risposta n. 117 del 2026, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che è possibile effettuare un nuovo acquisto beneficiando delle agevolazioni fiscali anche quando l’immobile già posseduto deriva dall’accorpamento di due unità immobiliari acquistate con regimi fiscali differenti.

Quando è possibile ottenere nuovamente l’agevolazione prima casa?

La normativa prevede che chi acquista una nuova abitazione con le agevolazioni “prima casa” non debba essere proprietario di altri immobili acquistati con lo stesso beneficio.

Tuttavia, la legge consente di acquistare prima e vendere successivamente l’immobile già posseduto.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possiedono una casa risultante dalla fusione di due unità: una acquistata con l’agevolazione prima casa e una acquistata senza alcun beneficio fiscale.

L’Agenzia ha chiarito che il riacquisto prima casa è comunque consentito, purché l’abitazione già posseduta venga venduta entro il termine di due anni previsto dalla normativa vigente.

Credito d’imposta: attenzione ai limiti

Diverso è il discorso relativo al credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito può essere riconosciuto esclusivamente sulla quota di immobile che, al momento dell’acquisto, aveva effettivamente beneficiato dell’agevolazione prima casa.

Ciò significa che non può essere considerata nel calcolo del credito la parte dell’immobile acquistata con tassazione ordinaria. Anche se oggi le due unità risultano fuse in un’unica abitazione, la loro storia fiscale rimane distinta ai fini del beneficio.

Conclusioni

La risposta n. 117/2026 conferma quindi due principi fondamentali: il riacquisto prima casa è possibile anche in presenza di un immobile accorpato, purché venga venduto entro due anni, mentre il credito d’imposta spetta esclusivamente sulla quota che aveva già usufruito dell’agevolazione fiscale.

Una distinzione importante che proprietari e acquirenti devono conoscere per pianificare correttamente le operazioni immobiliari ed evitare errori nella richiesta dei benefici fiscali.
Valuta il tuo immobile con New Piersanti!

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Agenti

Emanuela Lazzari

e.lazzari@newpiersanti.it
+39 0766 67 33 03

Alessandra Striano

a.striano@newpiersanti.it
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