La realizzazione di una rampa per disabili edilizia libera è un tema di grande interesse, soprattutto quando si parla di abbattimento delle barriere architettoniche. L’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) stabilisce infatti quali interventi possano essere eseguiti senza titoli abilitativi, come permesso di costruire o SCIA. Tra questi rientrano le opere finalizzate a migliorare l’accessibilità, purché non comportino modifiche rilevanti alla sagoma o alla volumetria dell’edificio.
Interventi consentiti in edilizia libera
Il Glossario dell’edilizia libera (D.M. 2/3/2018) chiarisce che sono ammessi senza autorizzazioni interventi come rampe interne, servoscale, montascale, ascensori interni e dispositivi sensoriali, a condizione che non alterino la struttura esterna. Anche soluzioni leggere, come pedane mobili o rampe amovibili, possono essere installate liberamente, proprio perché non incidono in modo permanente sull’immobile.
Quando la rampa non è edilizia libera
Diverso è il caso delle rampe esterne di grandi dimensioni. Un esempio è quello affrontato dal TAR Sicilia (sentenza n. 1721/2025): un proprietario aveva realizzato una rampa esterna in cemento armato di circa 36,5 m², con muretto e predisposizione per ringhiera. Il Comune ne ordinò la demolizione, ritenendola nuova costruzione e non intervento libero. Il Tribunale confermò che opere di tale consistenza, idonee a modificare la sagoma e a creare un volume autonomo, non possono rientrare nell’edilizia libera.
Conclusioni
In sintesi, una rampa per disabili edilizia libera è consentita solo quando non modifica in maniera significativa la sagoma dell’edificio e rimane proporzionata alle esigenze di accessibilità. Per rampe esterne permanenti e di notevole impatto è invece necessario presentare una CILA o, nei casi più complessi, un permesso di costruire. Prima di procedere è sempre consigliabile verificare le normative locali e gli eventuali vincoli paesaggistici o urbanistici.