
Prima di tutto bisogna considerare che l’atto di proprietà non è una prova intangibile che si sia trattato della vendita di una casa e non di una donazione. Mettiamo il caso, ad esempio, di un genitore che prima di morire apparentamente venda una casa al proprio figlio, quando in realtà si è trattato di una donazione, e in questo modo priva gli altri figli della propria quota di leggittima proprietà. Questi, come sentenziato dal Tribunale di Padova, possono dimostrare che si è trattato di una vendita falsa attraverso testimoni o indizi, quali ad esempio
- L’assenza di tracce del pagamento del prezzo dell’immobile con conseguente passaggio di denaro tra venditore e acquirente
- Il valore di vendita dell’immobile, indicato nel contratto, è nettamente inferiore a quello effettivo.
- Il fatto che il genitore non abbia bisongo di denaro visto la presenza di consistenti risparmi accumulati in banca
- Il fatto che il venditore abbia conservato l’usufrutto della casa
Secondo i giudici del Tribunale tali indizi sono sufficienti a dimostrare la volontà delle parti di non prevedere un pagamento per la cessione dell’immobile.
Gli indizi e i testimoni sono validi solo per quanto riguarda i terzi e i creditori. Nel caso in cui sia proprio il beneficiario a voler dimostrare al giudice che il passaggio di proprietà è frutto di una donazione e non di una vendita dovrà ricorrere a una scrittura privata.
FONTE : IDEALISTA