Chi può firmare un APE? Non basta essere iscritti a un albo professionale. Per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica è necessario possedere specifici requisiti professionali e avere competenze adeguate sia sull’edificio o sull’unità immobiliare, sia sugli impianti presenti.
Il riferimento normativo principale resta il D.P.R. 75/2013, insieme al D.Lgs. 192/2005 e alle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica. L’iscrizione all’ordine o collegio, quindi, non autorizza automaticamente un tecnico a certificare qualsiasi immobile.
Titolo professionale e competenze
Architetti, ingegneri, geometri e periti possono svolgere l’attività quando possiedono i requisiti previsti dalla normativa e sono abilitati alla progettazione degli edifici e degli impianti, nei limiti delle rispettive competenze.
Quando il professionista non dispone di tutte le competenze necessarie, può essere richiesta la collaborazione con un altro tecnico abilitato. In alternativa, per determinati titoli di studio, è possibile conseguire la specifica abilitazione attraverso un corso di formazione di almeno 80 ore con esame finale.
Indipendenza e sopralluogo obbligatorio
Il certificatore deve inoltre operare in condizioni di indipendenza e imparzialità, evitando le situazioni di conflitto di interesse previste dalla legge. Questo requisito è essenziale perché l’APE deve rappresentare una valutazione tecnica autonoma.
Fondamentale è anche il sopralluogo. Le regole sulla APE certificazione energetica prevedono almeno una visita presso l’immobile. Non è quindi sufficiente elaborare l’attestato sulla base di fotografie, planimetrie o informazioni fornite dal proprietario.
Il tecnico deve verificare direttamente le caratteristiche dell’edificio e degli impianti e indicare nell’APE l’avvenuto sopralluogo, con la relativa documentazione.
Cosa verificare prima di incaricare un tecnico
Prima di richiedere una APE certificazione energetica, il proprietario dovrebbe accertarsi che il professionista possieda i requisiti previsti, abbia competenze adeguate al caso concreto, sia indipendente e svolga effettivamente il sopralluogo.
In sintesi, titolo di studio, iscrizione all’albo e possibilità di firmare un APE non sono automaticamente equivalenti: contano soprattutto abilitazione, competenze, indipendenza e verifica diretta dell’immobile.
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