La plusvalenza immobiliare Superbonus presenta alcune particolarità quando un immobile appartiene a più proprietari e le spese per i lavori sono state sostenute soltanto da uno di loro.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 158 del 10 agosto 2026, ha chiarito che le spese relative agli interventi agevolati possono aumentare il costo fiscalmente riconosciuto esclusivamente per il comproprietario che le ha effettivamente sostenute. Di conseguenza, chi vende la propria quota non può utilizzare i costi pagati da un altro proprietario per ridurre la plusvalenza imponibile.
Immobili ereditati e quote acquistate
La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 riguarda le vendite di immobili interessati da interventi Superbonus, quando la cessione avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori.
La normativa prevede alcune esclusioni, tra cui gli immobili acquisiti per successione e, nel rispetto dei requisiti previsti, quelli utilizzati come abitazione principale.
Quando un immobile è posseduto attraverso quote di diversa provenienza, occorre però distinguerle. La quota ricevuta per successione beneficia dell’esclusione prevista dalla legge, mentre quella acquistata a titolo oneroso può essere soggetta alla tassazione.
Spese sostenute da un altro comproprietario
Per determinare la plusvalenza immobiliare Superbonus, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere collegato alle spese effettivamente sostenute dal soggetto che vende.
Il semplice aumento di valore dell’immobile derivante dai lavori non consente quindi di attribuire automaticamente le spese a tutti i comproprietari.
Inoltre, per gli interventi agevolati con sconto in fattura o cessione del credito, la normativa stabilisce regole specifiche: entro cinque anni dalla conclusione dei lavori le relative spese non concorrono al costo, mentre oltre cinque anni può essere considerato il 50%, alle condizioni previste dalla legge.
Attenzione prima della vendita
La plusvalenza immobiliare Superbonus deve quindi essere valutata considerando la provenienza delle quote, le spese sostenute da ciascun proprietario e la data di conclusione dei lavori.
Quando previsto, è inoltre possibile valutare l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%.
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